Art. 129
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1913 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]La legge 19 luglio 1909, n. 496 avra', agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle I, L, M.
[4]Col 1° agosto 1911, e con le modificazioni di cui all'art. 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 800
1La L. 21 luglio 1911, n. 800 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 19l0, n. 795) e' prorogato sino al 31 luglio 1913".
L. 22 giugno 1913, n. 780
4La L. 22 giugno 1913, n. 780 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 129 del testo unico, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), e prorogato dall'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 800, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1914".
Testo vigente dal 26 luglio 1913 al 1 ottobre 1924 · versione 4 su Normattiva