Art. 21
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[1](Art. 3 della legge 12 giugno 1904, n. 253).
[2]Il risultato del concorso e' valido per la Universita' e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della Facolta' alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 7 novembre 1918 · versione 0 su Normattiva