Art. 21
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[1](Art. 3 della legge 12 giugno 1904, n. 253).
[2]((Il risultato del concorso e' valido per la Universita' e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti potranno essere conferiti, su proposta della Facolta' o Scuola alla quale occorre provvedere, ai graduati nel concorso stesso, in ordine di merito a cominciare dal primo. Occorre in tal caso che la proposta relativa della Facolta' o Scuola sia fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui all'articolo precedente.
[3]Anche trattandosi di un concorso per ordinario, gli altri designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari. La stessa disposizione e' applicabile per la cattedra per cui fu bandito il concorso, quando il primo sia stato nominato in altro posto)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1490
20Il Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1490 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 21 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per la quale, oltre la cattedra per cui un concorso universitario fu bandito altri posti vacanti possono essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della Facolta' alla quale occorre di provvedere, e' applicabile per le cattedre vacanti presso la R. Universita' di Messina, indipendentemente dal termine di un anno prescritto dallo stesso art. 21".
Testo vigente dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 32 su Normattiva