Art. 21
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[1](Art. 3 della legge 12 giugno 1904, n. 253).
[2]Il risultato del concorso e' valido per la Universita' e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della Facolta' alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari. 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1490
20Il Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1490 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 21 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per la quale, oltre la cattedra per cui un concorso universitario fu bandito altri posti vacanti possono essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della Facolta' alla quale occorre di provvedere, e' applicabile per le cattedre vacanti presso la R. Universita' di Messina, indipendentemente dal termine di un anno prescritto dallo stesso art. 21".
Testo vigente dal 7 novembre 1918 al 24 agosto 1922 · versione 19 su Normattiva