Art. 84
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[1](Articoli 163 e 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]L'Accademia stabilita in Milano sara' retta da un preside nominato dal Re con norme sopraindicate all'art. 81. Egli esercitera' nell'Istituto a cui e' preposto l'autorita' stessa che e' attribuita ai rettori ed ai presidi nelle Universita'.
[3]Un segretario nominato nella Facolta', fara' presso il preside l'uffizio dei segretari delle Universita'. Potranno esservi aggiunti, a norma del bisogno, degli impiegati inferiori.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 12 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva