Art. 84

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[1](Articoli 163 e 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]L'Accademia stabilita in Milano sara' retta da un preside nominato dal Re con norme sopraindicate all'art. 81. Egli esercitera' nell'Istituto a cui e' preposto l'autorita' stessa che e' attribuita ai rettori ed ai presidi nelle Universita'.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 giugno 1913, n. 768)).

Testo vigente dal 12 agosto 1913 al 8 settembre 1922 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art84 · fonte su Normattiva