Art. 84

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 163 e 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]((L'accademia stabilita in Milano sara' retta da un preside nominato con decreto Reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli esercitera' nell'Accademia l'autorita' stessa che e' attribuita ai rettori e ai presidi nelle Universita'.

[3]Al preside suddetto si continuera' a corrispondere l'indennita' stabilita dal R. decreto 13 maggio 1920, n. 929)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art84 · fonte su Normattiva