Art. 17

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[1](Art. 17 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]Gli individui della guardia di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo, sia agli individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'art. 188 del codice penale per l'esercito, o cio' senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

[3]Sono dichiarate applicabili le pene camminate dagli art. 191, 200 e 202 dello stesso codice a chi faccia traffico a suo profitto degli stessi generi o valori; a chi abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, e finalmente a chi siasi lasciato corrompere per trarre in inganno il consiglio di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la degradazione o la destituzione.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art17 · fonte su Normattiva