Art. 17
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[1]((L' individuo della guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la Finanza, ovvero sottrae o distrae a danno dell'Amministrazione, del Corpo, o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui egli abbia, per ragioni del suo ufficio, la custodia, la esazione o l'amministrazione, soggiace alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.
[2]E' applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice a chi faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono.
[3]Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice a chi abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la retrocessione o la destituzione)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva