Art. 3

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[1]Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

[2]Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della citta', quando per altri motivi non debbano esservi soggetti; Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione; Gli operai addetti alle costruzioni navali, od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2; I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore, dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune; Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di eta' abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati debitamente riconosciuti autorizzati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 15 marzo 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art3 · fonte su Normattiva