Art. 3
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[1]Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione. 3
[2]Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della citta', quando per altri motivi non debbano esservi soggetti; Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione; Gli operai addetti alle costruzioni navali, od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2; I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore, dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune; Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di eta' abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati debitamente riconosciuti autorizzati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190
3Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inscrizione nelle liste di leva marittima, il periodo di quattro mesi di esercizio della pesca costiera nei porti, nei laghi o nelle lagune, e del mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune di cui all'art. 3, n. 1, del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e' temporaneamente portato a sei mesi". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la suindicata modifica avra' effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Testo vigente dal 15 marzo 1916 al 28 aprile 1918 · versione 4 su Normattiva