Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1918 al 27 maggio 1919. Leggi il testo vigente →

[1]((Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, fatto parte del personale di coperta, di macchina o di camera, di nave nazionale od estera di qualsiasi portata, sul mare o sui laghi. Coloro che, per lo spazio di sei mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

[2]Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati od a traghetti interni della citta', quando, per altri motivi, non debbano esservi soggetti. Coloro che per lo spazio di sei mesi, abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia, o calafato, o carpentiere di galleggianti di mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione. Gli operai addetti alle costruzioni di navi, agli armamenti navali guerreschi ovvero a costruzioni o riparazioni di macchine, caldaie o macchinari ausiliari di navi, o a costruzioni elettromeccaniche od aereonautiche navali, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 3. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune. I radiotelegrafisti navali. Coloro che al momento della chiamata alla leva di terra della propria classe abbiano ottenuto dalla scuola navale superiore la laurea di ingegnere navale o dagli Istituti nautici la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale, come pure quelli che nel tempo sopraindicato si trovino regolarmente inscritti al 2° anno della detta scuola navale superiore o Istituti nautici)).

[3]5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190

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Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inscrizione nelle liste di leva marittima, il periodo di quattro mesi di esercizio della pesca costiera nei porti, nei laghi o nelle lagune, e del mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune di cui all'art. 3, n. 1, del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e' temporaneamente portato a sei mesi". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la suindicata modifica avra' effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427

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Il Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' decorrenza dalla data della pubblicazione del relativo decreto.

Testo vigente dal 28 aprile 1918 al 27 maggio 1919 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art3 · fonte su Normattiva