Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1883 al 3 luglio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Con regolamento approvato per Regio decreto saranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti, e si determineranno particolarmente:

  • a)Le disposizioni necessario per rimuovere il pericolo di frodi alla finanza;
  • b)I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti della finanza;
  • c)Le norme da seguirsi per l'accertamento della tassa, e la formazione dell'inventario;
  • d)Le scritture da tenersi per la liquidazione della tassa;
  • e)Le guarentigie per il pagamento dei diritti dovuti alla finanza, che potra' farsi anche mediante cambiali;
  • f)Le pene da applicarsi ai contravventori, entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore, riguardo alle altre tasse di fabbricazione.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Monza, addi' 27 agosto 1883.

[4]UMBERTO.

[5]A. Magliani.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

Testo vigente dal 17 settembre 1883 al 3 luglio 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-27;1583~art4 · fonte su Normattiva