Art. 4
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[1]Con regolamento approvato per Regio decreto saranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti, e si determineranno particolarmente:
- a)Le disposizioni necessario per rimuovere il pericolo di frodi alla finanza;
- b)I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti della finanza;
- c)Le norme da seguirsi per l'accertamento della tassa, e la formazione dell'inventario;
- d)Le scritture da tenersi per la liquidazione della tassa;
[2]e)(LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 LUGLIO 1902, N. 238);
[3]f)((1. - La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di lire cinquanta ne' maggiore di lire trecento, estensibile al doppio per i recidivi.
[4]2. - Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso piu' persone, ciascuna e' passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.
[5]3. - Qualora col fatto, che ha dato lungo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore e' tenuto ad eseguine il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.
[6]4. I prodotti, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.
[7]Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.
[8]5. - Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Pero' il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intiero all'Erario.
[9]6. - Sono convertiti in legge gli articoli 26, 27, 28 (sostituendo in questo le parole «da lire cinque a lire centocinquanta» con le altre «da L. 10 a L. 300»), 29, 30, 31, 32, 39 e 40 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione degli zuccheri, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 347)).
[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[11]Dato a Monza, addi' 27 agosto 1883.
[12]UMBERTO.
[13]A. Magliani.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva