Art. 4
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[1]Con regolamento approvato per Regio decreto saranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti, e si determineranno particolarmente:
- a)Le disposizioni necessario per rimuovere il pericolo di frodi alla finanza;
- b)I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti della finanza;
- c)Le norme da seguirsi per l'accertamento della tassa, e la formazione dell'inventario;
- d)Le scritture da tenersi per la liquidazione della tassa;
[2]e)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 LUGLIO 1902, N. 238));
- f)Le pene da applicarsi ai contravventori, entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore, riguardo alle altre tasse di fabbricazione.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Monza, addi' 27 agosto 1883.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo vigente dal 3 luglio 1902 al 24 novembre 1921 · versione 2 su Normattiva