Art. 4

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[1]Con regolamento approvato per Regio decreto saranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti, e si determineranno particolarmente:

  • a)Le disposizioni necessario per rimuovere il pericolo di frodi alla finanza;
  • b)I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti della finanza;
  • c)Le norme da seguirsi per l'accertamento della tassa, e la formazione dell'inventario;
  • d)Le scritture da tenersi per la liquidazione della tassa;

[2]e)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 LUGLIO 1902, N. 238));

  • f)Le pene da applicarsi ai contravventori, entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore, riguardo alle altre tasse di fabbricazione.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a Monza, addi' 27 agosto 1883.

[5]UMBERTO.

[6]A. Magliani.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

Testo vigente dal 3 luglio 1902 al 24 novembre 1921 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-27;1583~art4 · fonte su Normattiva