Art. 125

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, articolo 36 (testo unico, art. 59).

[2]La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il matrimonio da lei contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilita' od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 dicembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art125 · fonte su Normattiva