Art. 125
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, articolo 36 (testo unico, art. 59).
[2]La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il matrimonio da lei contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilita' od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726
19Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 125 del testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70 non costituisce impedimento, ne' per la vedova, ne' per la prole, alla liquidazione della pensione di guerra, o della quota di riversibilita' della pensione di guerra, gia' spettante al militare".
Testo vigente dal 15 dicembre 1918 al 30 ottobre 1945 · versione 18 su Normattiva