Art. 125

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, articolo 36 (testo unico, art. 59).

[2]La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il matrimonio da lei contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilita' od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari. 1940

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726

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Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 125 del testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70 non costituisce impedimento, ne' per la vedova, ne' per la prole, alla liquidazione della pensione di guerra, o della quota di riversibilita' della pensione di guerra, gia' spettante al militare".

D.Lgs. Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 667

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 667 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disposizione dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e' estesa alle vedove dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora i funzionari anzidetti decedano prima della scadenza del termino stabilito dall'art. 2". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'8 settembre 1943.

Testo vigente dal 30 ottobre 1945 al 10 giugno 1952 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art125 · fonte su Normattiva