Art. 183

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 32.

[2]Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' e il godimento della pensione o degli assegni gia' conseguiti, si perdono degli impiegati civili e dai miliari di ogni grado:

  • a)per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • b)per condanna, a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione;
  • c)per condanna, a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione;
  • d)per destituzione dall'impiego, quando il ministro del quale dipende l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. In questo caso, nel decreto di destituzione, sara' espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

[3]Non e' derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

[4]Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 7 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art183 · fonte su Normattiva