Art. 183
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[2]Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' e il godimento della pensione o degli assegni gia' conseguiti, si perdono degli impiegati civili e dai miliari di ogni grado:
- a)per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
[3]((b) per condanna a qualunque pena, per i reati di peculato, malversazione a danno di privati, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e per il reato di prevaricazione previsto dal codice penale per l'Esercito e dal codice penale militare marittimo));
- c)per condanna, a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione;
- d)per destituzione dall'impiego, quando il ministro del quale dipende l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. In questo caso, nel decreto di destituzione, sara' espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.
[4]Non e' derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.
[5]Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.
Testo vigente dal 7 agosto 1938 al 16 gennaio 1966 · versione 35 su Normattiva