Art. 183

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1966 al 9 luglio 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 15 giugno 1893, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 32.

[2]Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' e il godimento della pensione o degli assegni gia' conseguiti, si perdono degli impiegati civili e dai miliari di ogni grado:

  • a)per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;((48))
  • b)per condanna a qualunque pena, per i reati di peculato, malversazione a danno di privati, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e per il reato di prevaricazione previsto dal codice penale per l'Esercito e dal codice penale militare marittimo;
  • c)per condanna, a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione;
  • d)per destituzione dall'impiego, quando il ministro del quale dipende l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. In questo caso, nel decreto di destituzione, sara' espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

[3]Non e' derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

[4]Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari.

Testo vigente dal 16 gennaio 1966 al 9 luglio 1967 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art183 · fonte su Normattiva