Art. 65

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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 24.

[2]Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

[3]Non e' valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilita'.

[4]Legge 26 marzo 1865, art. 12.

[5]Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.

[6]Legge 27 giugno 1850, art. 24, ultimo comma (testo unico, art. 44).

[7]Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato collo aumento della meta' sulla sua durata effettiva.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 luglio 1909 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art65 · fonte su Normattiva