Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 15 luglio 1909. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 20 giugno 1851, art. 24.
[2]Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.
[3]Non e' valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilita'.
[4]Legge 26 marzo 1865, art. 12.
[5]Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.
[7]Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato collo aumento della meta' sulla sua durata effettiva.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 luglio 1909 · versione 0 su Normattiva