Art. 65

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1965 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 20 giugno 1851, art. 24.

[2]Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

[3]Non e' valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilita'.

[4]Legge 26 marzo 1865, art. 12.

[5]Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.

[6]Legge 27 giugno 1850, art. 24, ultimo comma (testo unico, art. 44).

[7]Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato collo aumento della meta' sulla sua durata effettiva.

[8]Il tempo d'imbarco in qualita' di medico di bordo degli ufficiali medici della R. marina sulle navi che trasportano emigranti e' computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su Regie navi in armamento.9

[9]Questa disposizione e' estesa agli ufficiali degli altri corpi della R. marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti per l'emigrazione. 9

[10]Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, e' computabile, agli effetti della pensione per il personale della R. marina autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto Ministeriale che ne indichi la durata. 9

[11]Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate.9

[12]48

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1909, n. 375

9

La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

L. 21 luglio 1965, n. 934

48

La L. 21 luglio 1965, n. 934 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le disposizioni stesse si applicano, altresi', al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) "La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta".

Testo vigente dal 19 agosto 1965 al 24 maggio 1974 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art65 · fonte su Normattiva