Art. 65
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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 24.
[2]Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.
[3]Non e' valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilita'.
[4]Legge 26 marzo 1865, art. 12.
[5]Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.
[7]Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato collo aumento della meta' sulla sua durata effettiva.
[8]((Il tempo d'imbarco in qualita' di medico di bordo degli ufficiali medici della R. marina sulle navi che trasportano emigranti e' computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su Regie navi in armamento)).9 ((Questa disposizione e' estesa agli ufficiali degli altri corpi della R. marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti per l'emigrazione)). 9 ((Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, e' computabile, agli effetti della pensione per il personale della R. marina autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto Ministeriale che ne indichi la durata)). 9 ((Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate)).9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1909, n. 375
9La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".
Testo vigente dal 15 luglio 1909 al 19 agosto 1965 · versione 8 su Normattiva