Art. 74
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[2]Quando la media non supera le lire duemila, la pensione sara' eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.
[3]Se la media supera quella somma, la pensione sara' eguale a un quarantesimo sopra le prime lire duemila, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 4 agosto 1907 · versione 0 su Normattiva