Art. 74
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono abrogati per cio' che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto."
Il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Nella tabella annessa all'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' soppressa la colonna 3 riflettente i carabinieri Reali e nella colonna 1, dopo le parole: «stato maggiore», sono aggiunte le parole: «carabinieri Reali»".
Testo vigente dal 8 ottobre 1919 al 24 maggio 1974 · versione 22 su Normattiva