Art. 74

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[1]Legge 14 aprile 1864, ar. 17; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 13).

[2]Quando la media non supera le lire duemila, la pensione sara' eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

[3]Se la media supera quella somma, la pensione sara' eguale a un quarantesimo sopra le prime lire duemila, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

[4]((Pero' per gli ufficiali dell'esercito attivo permanente sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione sara' liquidata secondo la seguente tabella:)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Testo vigente dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art74 · fonte su Normattiva