Art. 9

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[1]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, numero 279, articolo 12 (testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, art. 1).

[2]Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio:

  • a)gli ufficiali generali ed ammiragli, e gli ufficiali superiori dopo trent'anni di servizio;
  • b)gli ufficiali inferiori dopo venticinque anni di servizio;
  • c)i militari di truppa dopo anni venti di servizio.

[3]Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'eta':

[4]per i generali d'esercito, ammiragli, tenenti generali, vice-ammiragli e gradi corrispondenti, sessant'anni;

[5]per i maggiori generali, contr'ammiragli e gradi corrispondenti, cinquantacinque anni;

[6]per gli ufficiali superiori, cinquantadue anni;

[7]per gli ufficiali inferiori, quarantacinque anni;

[8]per i militari di truppa, quarantadue anni.

[9]Quest'ultima disposizione non e' per altro applicabile ai militari di truppa i quali al 15 giugno 1893 avevano conseguito ii diritto al collocamento a riposo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 4 agosto 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art9 · fonte su Normattiva