Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1909 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, numero 279, articolo 12 (testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, art. 1).
[2]Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio:
- a)gli ufficiali generali ed ammiragli, e gli ufficiali superiori dopo trent'anni di servizio;
- b)gli ufficiali inferiori dopo venticinque anni di servizio;
- c)i militari di truppa dopo anni venti di servizio.
[3]Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'eta':
[4]per i generali d'esercito, ammiragli, tenenti generali, vice-ammiragli e gradi corrispondenti, sessant'anni;
[5]per i maggiori generali, contr'ammiragli e gradi corrispondenti, cinquantacinque anni;
[6]per gli ufficiali superiori, cinquantadue anni;
[7]per gli ufficiali inferiori, quarantacinque anni;
[8]per i militari di truppa, quarantadue anni.
[9]Quest'ultima disposizione non e' per altro applicabile ai militari di truppa i quali al 15 giugno 1893 avevano conseguito ii diritto al collocamento a riposo.
[10]Gli ufficiali superiori potranno pero', anche prima di aver raggiunti i 52 anni di eta' ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto gli estremi di eta' e di servizio all'uopo richiesti per grado di capitano.
[11]In questo caso la pensione sara' loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.
[12]((Gli ufficiali superiori della R. marina potranno pero', anche prima di aver raggiunto i 52 anni di eta' ed i 30 di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto gli estremi di eta' e di servizio all'uopo richiesti pel grado di tenente di vascello e corrispondenti)).9 ((In questo caso la pensione sara' liquidata con le stesse norme e competenze dovute pel grado di tenente di vascello e corrispondenti, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori)).9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1909, n. 375
9La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".
Testo vigente dal 15 luglio 1909 al 24 maggio 1974 · versione 8 su Normattiva