Art. 96

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[1]Legge 25 maggio 1852, art. 37; legge 25 gennaio 1885, numero 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 20).

[2]Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno diritto, per un numero d'anni uguale alla meta' della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9.

[3]Ove i detti ufficiali abbiano prestato venti o piu' anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al secondo comma dell'articolo precedente.

[4]Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dal presente testo eccettuati i casi di favore in esso contemplati, e salvo il disposto dell'art 98.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art96 · fonte su Normattiva