Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 25 maggio 1852, art. 37; legge 25 gennaio 1885, numero 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 20).
[2]Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno diritto, per un numero d'anni uguale alla meta' della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9.24
[3]Ove i detti ufficiali abbiano prestato venti o piu' anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al secondo comma dell'articolo precedente.24
[4]Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dal presente testo eccettuati i casi di favore in esso contemplati, e salvo il disposto dell'art 98.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626
24Il Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ha disposto (con l'art. 12, comma 1), che "Il limite di anni venti, di cui ai due primi commi dell'art. 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, viene ridotto ad anni 15 di servizio utile".
Testo vigente dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974 · versione 21 su Normattiva