Art. 104

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 103; 11 gennaio 1880, n. 5430; 29 giugno 1882, n. 835; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 3, 6 e 7; e 22 luglio 1891, n. 339, art. 6.

[2]I notari, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti, non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato, secondo le disposizioni della presente legge, sotto pena di lire 12 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purche' in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

[3]Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art104 · fonte su Normattiva