Art. 104
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[2]I notari, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti, non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato, secondo le disposizioni della presente legge, sotto pena di lire 12 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purche' in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.
[3]Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva