Art. 104
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[2]I notari, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti, non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato, secondo le disposizioni della presente legge, sotto pena di lire 12 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purche' in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.
[3]Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva