Art. 104

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 103; 11 gennaio 1880, n. 5430; 29 giugno 1882, n. 835; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 3, 6 e 7; e 22 luglio 1891, n. 339, art. 6.

[2]I notari, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti, non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non e' stato prima registrato, secondo le disposizioni della presente legge, sotto pena di lire 12 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purche' in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

[3]Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione. 12356789

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

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Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

3

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

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Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

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Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

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Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1° del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

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Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione, previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249

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Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione, previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Testo vigente dal 14 aprile 1911 al 24 dicembre 1921 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art104 · fonte su Normattiva