Art. 105

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 104; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 3 e 6; 22 luglio 1894, n. 339, art. 6; e 28 luglio 1895, n. 455, art. 8.

[2]I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 73 e tutti indistintamente i funzionari ed ufficiali governativi non potranno inserire nei loro atti, ne' ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, ne' fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, nonche' dei contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74, se tali atti e contratti verbali non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 12 per ogni trasgressione, e saranno altresi' tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto o contratto verbale non registrato, salvo per queste il regresso.

[3]Incorreranno nelle stesse sanzioni i funzionari che contravvenissero al divieto di fare atti o dare disposizioni su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova della seguita denunzia dell'eredita' o del legato, o comprovato l'integrale pagamento della tassa a norma dell'art. 101.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art105 · fonte su Normattiva