Art. 105
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[2]I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 73 e tutti indistintamente i funzionari ed ufficiali governativi non potranno inserire nei loro atti, ne' ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, ne' fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, nonche' dei contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74, se tali atti e contratti verbali non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 12 per ogni trasgressione, e saranno altresi' tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto o contratto verbale non registrato, salvo per queste il regresso.
[3]Incorreranno nelle stesse sanzioni i funzionari che contravvenissero al divieto di fare atti o dare disposizioni su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova della seguita denunzia dell'eredita' o del legato, o comprovato l'integrale pagamento della tassa a norma dell'art. 101.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva