Art. 105

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 104; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 3 e 6; 22 luglio 1894, n. 339, art. 6; e 28 luglio 1895, n. 455, art. 8.

[2]I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 73 e tutti indistintamente i funzionari ed ufficiali governativi non potranno inserire nei loro atti, ne' ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, ne' fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, nonche' dei contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74, se tali atti e contratti verbali non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 12 per ogni trasgressione, e saranno altresi' tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto o contratto verbale non registrato, salvo per queste il regresso.

[3]Incorreranno nelle stesse sanzioni i funzionari che contravvenissero al divieto di fare atti o dare disposizioni su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova della seguita denunzia dell'eredita' o del legato, o comprovato l'integrale pagamento della tassa a norma dell'art. 101. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art105 · fonte su Normattiva