Art. 105
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[2]I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 73 e tutti indistintamente i funzionari ed ufficiali governativi non potranno inserire nei loro atti, ne' ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, ne' fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, nonche' dei contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74, se tali atti e contratti verbali non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 12 per ogni trasgressione, e saranno altresi' tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto o contratto verbale non registrato, salvo per queste il regresso.
[3]Incorreranno nelle stesse sanzioni i funzionari che contravvenissero al divieto di fare atti o dare disposizioni su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova della seguita denunzia dell'eredita' o del legato, o comprovato l'integrale pagamento della tassa a norma dell'art. 101. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva