Art. articolo-finale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Articolo finale.
[2]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti alle materie le quali siano state precedentemente abrogate.
[3]Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalita', operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.
[4]1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnova- zione ne, trascrizione e annotazione sul registro gene- rale d'ordine................... L. 0 25
[5]2. Per ogni formalita' d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalita' di an- notazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rin- novazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piede della nota da res- tituirsi, o separatamente in prova della seguita for- malita'...................... » 1 --
[6]Se la iscrizione, la rinnovazione, o la trascrizione riguardino piu' di un creditore o piu' di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per c iascun'altra di queste persone................... » 0 20
[7]Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a piu' di una persona, e se il credito o l'azione vie- ne divisa per effetto dell'annotazione fra piu' perso- ne, oltre lo emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone.................. » 0 20
[8]Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni,trascrizioni ed annotazioni comprendono piu' di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata........ » 0 10
[9]3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'uf- fizio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non vi abbia espressamente rinunziato, o non abbia gia' provveduto da se'... » 1 --
[10]Per il duplicato della nota quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta.............. » 0 25
[11]4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioe' della nota iscritta o trascritta) , comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta.................. » 0 50
[12]Per ciascuna delle successive facciate....... » 0 25
[13]5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona:
[14]Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni: Se il certificato e' generale........... » 0 50
[15]Se il certificato e' speciale, cioe' concerne soltan- to determinati stabili............... » 0 75
[16]E in ognuno di questi casi, per ciascuna faccia- ta scritta..................... » 0 25
[17]Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa pater- nita', sara' pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si rife- rissero a tutti.
[18]6. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinno- vazione o trascrizione, concernente una sola persona:
[19]Se il certificato e' generale............ » 1 --
[20]Se il certificato e' speciale, cioe' concerne determi- nati stabili.................... » l 50
[21]Se il certificato concerne piu' d'una persona, e' dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emuolu- mento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fra- elli e sorelle aventi la stessa paternita'.
[22]7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna f acciata scritta...................... » 0 25
[23]8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al num. 2 della presente tariffa................. » 1 --
[24]9. Per la semplice ispezione delle partite del reper- torio riflettenti una sola persona......... » 0 50
[25]Se inoltre sara' richiesta l'ispezione delle iscrizio- ni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle rela- tive annotazioni.................. » 0 25
[26]10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica, per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa..... » 0 50
[27]11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinno- vazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse...................... » 0 50
[28]12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipoteca- rie pagate..................... » 0 25
[30]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[31]Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.
[32]VITTORIO EMANUELE.
[33]M. Minghetti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
1La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2 dell'Allegato G) che "Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) per le formalita' ipotecarie e pel rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti. Rimangono invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai n. 3, 9, 10, 1l e 12 della tariffa stessa".
Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601
2Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".
Testo vigente dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva