Art. 48

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[1]I funzionari si' civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante Buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.

[2]Nei Buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.

[3]Saranno altresi' rivestiti delle formalita' prescritte dal regolamento.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art48 · fonte su Normattiva