Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1919 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]I funzionari si' civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante Buoni ((...)) a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.
[2]Nei Buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.
[3]Saranno altresi' rivestiti delle formalita' prescritte dal regolamento. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1151
8Il Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1151 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Col 1° luglio 1919, andra' in vigore la modificazione all'art. 48 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato [...] portata dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1657, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065".
Testo vigente dal 31 luglio 1919 al 23 novembre 1923 · versione 8 su Normattiva