Art. 48
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[1]I funzionari si' civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante Buoni ((...)) a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.
[2]Nei Buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.
[3]Saranno altresi' rivestiti delle formalita' prescritte dal regolamento.
Testo vigente dal 1 luglio 1916 al 31 luglio 1919 · versione 6 su Normattiva