Art. 102
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[1](Art. 102, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, e' compilato un elenco (castelletto) degl'Istituti, delle ditte e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.
[3]L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, ditta o persona, puo' essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, a meno che si tratti di grandi Istituti bancari o commerciali notoriamente di prim'ordine, i quali abbiano sede in citta' diverse.
[4]L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascuna sede o succursale, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.
[5]I fidi originari e le variazioni, alle quali siano soggetti per effetto della revisione, debbono riportare l'approvazione della Direzione generale del Banco.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva