Art. 102
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[1]((In ciascuna sede, succursale, filiale o agenzia autorizzata allo sconto, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, e' compilato un elenco degli Istituti, delle Ditte e delle persone ammesse al fido (castelletto) con l'ammontare massimo del credito di ogni Istituto, Ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto. L'elenco dei clienti ammessi al fido presso le agenzie o per il tramite delle medesime deve essere tenuto tanto dallo stabilimento cui ogni agenzia e' aggregata, quanto dall'agenzia.
[2]L'iscrizione nel detto elenco, per ogni cliente, puo' essere fatta soltanto presso lo stabilimento nella cui sfera d'azione si trovi il domicilio del cliente medesimo. Soltanto i grandi Istituti e le ditte bancarie o commerciali notoriamente di prim'ordine, aventi sedi in citta' diverse, possono ottenere la iscrizione presso diversi stabilimenti entro il limite massimo del fido stabilito dalla Direzione generale.
[3]L'elenco stesso si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.
[4]Nelle revisioni generali di fine d'anno la Commissione e' composta di un numero di commissari pari alla meta' di quelli assegnati allo stabilimento.
[5]Le direzioni delle sedi, delle succursali e delle filiali devono comunicare alla direzione generale i fidi e le relative variazioni deliberati dalle locali Commissioni di sconto, nonche' quelli assegnati ai clienti delle agenzie su proposta delle medesime.
[6]I fidi, allorquando superino i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 30, lettera q) debbono essere approvati dal direttore generale)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva