Art. 102

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[1]((In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, e' compilato un elenco (castelletto) degli Istituti, delle Ditte, e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, Ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

[2]L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, Ditta o persona, puo' essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, a meno che si tratti di grandi Istituti bancari o commerciali notoriamente di prim'ordine, i quali abbiano sede in citta' diverse.

[3]L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascuna sede o succursale, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.

[4]I fidi e le relative variazioni, deliberati dalle Commissioni di sconto, devono essere comunicati alla Direzione generale. Allorquando i fidi deliberati dalle Commissioni di sconto superino il limite determinato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 30, lettera q), occorre siano approvate dal direttore generale)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art102 · fonte su Normattiva