Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 103, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il piu' rigoroso segreto deve mantenersi sull'elenco di cui all'articolo precedente.
[3]Tale elenco e' custodito gelosamente dal capo della sede o succursale, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed a quelli del Banco.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva