Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1]((Il piu' rigoroso segreto deve mantenersi sull'elenco di cui all'articolo precedente.
[2]Tale elenco e' custodito gelosamente dal capo della sede o succursale, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed ai direttori del Banco aventi funzioni rispettive)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva