Art. 103

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((L'elenco dei fidi deve esssere mantenuto segreto e custodito gelosamente dal capo della sede, succursale, filiale o agenzia, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed ai funzionari del Banco incaricati di verifiche ed inchieste)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art103 · fonte su Normattiva