Art. 122
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[1](Art. 122, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il ritiro delle somme si fa per mezzo di assegni pagabili allo stesso depositante o a persona da lui designata. Detti assegni sono staccati da un libretto a matrice, con le pagine numerate, che e' fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.
[3]La tassa di bollo sugli assegni e' a carico del correntista.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva