Art. 122

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[1](Art. 122, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il ritiro delle somme si fa per mezzo di assegni pagabili allo stesso depositante o a persona da lui designata. Detti assegni sono staccati da un libretto a matrice, con le pagine numerate, che e' fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.

[3]La tassa di bollo sugli assegni e' a carico del correntista.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art122 · fonte su Normattiva