Art. 122
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[1]((I prelevamenti sul disponibile possono aver luogo o contro rilascio di quietanza o a mezzo di assegni bancari tratti dal correntista sui moduli che d'ordinario vengono forniti dal Banco, o mediante disposizioni date dallo stesso correntista per lettera od in quell'altra forma che sia stabilita dalle particolari norme di servizio.
[2]Le tasse di bollo e qualunque altra spesa sono a carico del correntista)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva