Art. 122

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[1]((Il ritiro delle somme ha luogo a mezzo di assegni staccati da un libretto che e' fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.

[2]La tassa di bollo sugli assegni e' a carico del correntista)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art122 · fonte su Normattiva