Art. 122
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[1]((Il ritiro delle somme ha luogo a mezzo di assegni staccati da un libretto che e' fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.
[2]La tassa di bollo sugli assegni e' a carico del correntista)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva